Condizioni Generali – Fornitori

Le presenti Condizioni Generali di Collaborazione, che Traduco Srl applica ai propri fornitori, derivano dal documento: “Condizioni Generali Collaborazione per i Servizi Linguistici – Federlingue – Rev. 12.06.12” redatte da Federlingue, a cui Traduco Srl è associato.

Nelle presenti condizioni, per “Impresa” si intenderà Traduco Srl, corso Matteotti 8, 48022 Lugo (RA) P.IVA: 01159040391, mentre per “Collaboratore” si intendono tutti i fornitori di servizi linguistici che intraprendono una relazione commerciale con Traduco Srl.

1. Condizioni generali

1.1 Le clausole del presente accordo rappresentano le condizioni generali che, unitamente alla lettera d’incarico, regolano la collaborazione tra l’Impresa ed il Collaboratore per l’esecuzione di servizi linguistici.

1.2 La sottoscrizione del presente accordo rappresenta una condizione essenziale ed indispensabile per il conferimento, da parte dell’Impresa, di singoli incarichi in favore del Collaboratore.

2. Definizioni

Ai fini del presente contratto, si applicano le seguenti definizioni:

2.1 Per “TRADUZIONE” si intende la trasposizione scritta da una lingua di partenza verso una o più lingue di arrivo.

2.2 Per “INTERPRETARIATO” si intende la trasposizione orale da una lingua di partenza verso una o più lingue di arrivo.

2.3 Per “SERVIZI CORRELATI” si intendono, a titolo esemplificativo, la creazione e la gestione di glossari; la creazione e l’aggiornamento di memorie di traduzione; la correzione di bozze; la revisione di testi già tradotti; la trascrizione di testi; la legalizzazione e l’asseverazione, ovvero traduzione giurata; l’impaginazione dei testi tradotti e comunque qualsiasi attività correlata alla realizzazione del servizio di traduzione o interpretariato.

2.4 Per “ TRADUTTORE” si intende colui che svolge servizi di traduzione.

2.5 Per “INTERPRETE” si intende colui che svolge servizi di interpretariato.

2.6 Per “LETTERA DI INCARICO” si intende il documento con cui l’Impresa affida al Collaboratore il singolo incarico e gli comunica le specifiche condizioni di svolgimento dello stesso. La lettera di incarico può avere le seguenti forme:

  • messaggio e-mail
  • proposta di incarico presente in area protetta riservata sul portale/sito dell’Impresa committente
  • lettera di incarico trasmessa via fax

2.7 Per “GLOSSARIO” si intende un elenco di termini specifici e/o ricorrenti con relativa traduzione.

2.8 Per “MATERIALE DI RIFERIMENTO” si intende qualsiasi documentazione, disponibile in qualunque formato, fornita dall’Impresa committente al Collaboratore come riferimento a cui attenersi nell’esecuzione dell’incarico.

2.9 Per “MEMORIE DI TRADUZIONE” si intendono file elaborati su specifici software (Cat tools) che consentono di recuperare e riutilizzare parti di traduzioni precedentemente eseguite.

3. Modalità di svolgimento della collaborazione

3.1 Nell’ambito del rapporto collaborativo, il Collaboratore svolgerà l’attività richiesta dall’Impresa, così come indicata nelle specifiche lettere d’incarico, in piena autonomia organizzativa ed operativa, senza vincolo di subordinazione all’Impresa, senza vincolo di esclusiva e senza quindi un assoggettamento ad un potere direttivo e gerarchico- disciplinare, senza l’obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l’inserimento nella struttura organizzativa dell’Impresa, fatta salva la possibilità per il Collaboratore, nell’ipotesi in cui questi si trovi presso la sede dell’Impresa, di utilizzare i mezzi della stessa.

3.2 I mezzi tecnici occorrenti per l’espletamento degli incarichi e ogni spesa inerente e/o connessa agli stessi sono a carico del Collaboratore.

3.3 Il Collaboratore eseguirà gli incarichi a lui conferiti personalmente e sotto la propria esclusiva responsabilità. Il Collaboratore non potrà in nessun caso farsi sostituire nell’attività richiesta.

3.4 Nell’espletamento del suo incarico è fatto divieto al Collaboratore (Traduttore) di utilizzare software di traduzione automatica. L’utilizzo di tali software, oltre a configurare una ipotesi di risoluzione di diritto del singolo incarico, costituisce altresì un’espressa violazione del divieto di riservatezza con conseguente diritto dell’Impresa di chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

4. Formalizzazione dell’incarico di traduzione e/o interpretariato e servizi correlati

La Lettera di Incarico conterrà:

4.1 Per i servizi di traduzione tutte le informazioni relative al tipo di traduzione richiesta (uso del testo, nome da dare al file, lingua, modalità di impaginazione e ogni eventuale altra istruzione); il termine entro il quale tale traduzione deve essere consegnata; il corrispettivo unitario (per cartella, riga, battuta, parola o orario) o eventuale forfait previsto per lo specifico incarico; eventuali altre informazioni, ivi comprese le modalità di pagamento.

4.2 Per i servizi di interpretariato la tipologia di interpretariato (ad esempio traduzione simultanea, consecutiva, trattativa, etc); la data, l’ora e il luogo di esecuzione del servizio; il compenso concordato; ogni altra informazione utile.

4.3 Il contratto avente come oggetto l’attività di traduzione e/o interpretariato, così come descritta estesamente nella suddetta Lettera di Incarico, si intenderà perfezionato nei seguenti casi:

  • tramite invio di accettazione via fax da parte del Collaboratore
  • tramite invio di accettazione via e-mail da parte del Collaboratore
  • tramite invio di conferma di lettura del messaggio e-mail
  • tramite accettazione dell’incarico secondo quanto dettagliato in speciale area protetta e riservata nel sito/portale dell’Impresa committente.

5. Requisiti minimi dei servizi di traduzione, interpretariato e servizi correlati

I servizi resi dal Collaboratore dovranno rispettare i seguenti requisiti qualitativi minimi:

5.1 Per il servizio di TRADUZIONE, il Collaboratore traduttore eseguirà l’incarico con la massima diligenza e professionalità e fornirà all’Impresa committente il file tradotto, contenente la traduzione completa e definitiva del testo originario/di partenza. Per traduzione definitiva si intende:

  • priva di eventuali virus informatici, in particolare la traduzione deve essere sottoposta a ogni possibile controllo antivirus utilizzando i principali software disponibili sul mercato;
  • impaginata correttamente: l’impaginazione deve essere conforme alle richieste dell’Impresa come da accordi;
  • la versione del programma in cui è memorizzata la traduzione deve essere conforme alle richieste dell’Impresa committente;
  • (la traduzione deve essere) completa: nessuna parte del testo deve essere stata omessa;
  • (la traduzione deve essere corretta nel riportare) contenere tutti i dati, le cifre, e i nomi presenti nel testo originario/ di partenza;
  • (la traduzione deve essere) corretta dal punto di vista sintattico e grammaticale ed essere stata sottoposta a controllo ortografico;
  • (la traduzione deve) contenere terminologia appropriata. In particolare, in mancanza di indicazioni nella lettera di incarico o nel contratto, il traduttore dovrà utilizzare la terminologia riscontrabile su dizionari specialistici e abitualmente in uso nel settore di destinazione; nel caso in cui invece venga fornito dall’Impresa committente un “glossario” o “materiale di riferimento”, il traduttore dovrà attenersi alla terminologia ivi contenuta; dovrà inoltre segnalare eventuali termini non presenti nel glossario o nel materiale di riferimento proponendone la relativa traduzione;
  • (la traduzione deve) presentare coerenza terminologica e stilistica. Ad esempio, i termini ripetitivi all’interno di uno stesso testo vanno sempre tradotti nello stesso modo.
  • (la traduzione deve) interpretare correttamente i concetti espressi nel testo originario;
  • (la traduzione deve) essere stilisticamente adeguata all’uso finale del testo, secondo quanto specificato nella lettera di incarico.

5.2 I servizi di Interpretariato resi dovranno rispettare i seguenti requisiti qualitativi minimi: Il Collaboratore interprete dovrà:

  • documentarsi sugli argomenti trattati;
  • interpretare correttamente i concetti espressi, utilizzare un linguaggio specialistico e adeguato alla situazione;
  • presentarsi a nome dell’Impresa committente sul luogo di svolgimento del servizio con anticipo di almeno 15 minuti (se non diversamente concordato);
  • al termine del servizio, l’interprete dovrà relazionare all’Impresa committente (anche telefonicamente) sullo svolgimento e sulla durata dell’incarico, fornendo tutte le informazioni del caso.

6. Difformità e vizi

6.1. per il servizio di traduzione

6.1.a Nel caso in cui la traduzione eseguita dal Collaboratore presenti difformità e/o vizi che ne inficiano la qualità, oppure il servizio reso non sia conforme ai requisiti minimi di cui alla clausola 5 del presente accordo, il Collaboratore, a fronte della semplice richiesta dell’Impresa, provvederà ad eliminare, con la massima urgenza, gli errori e/o le omissioni rilevate, senza avere diritto ad alcun ulteriore compenso.

6.1.b Qualora il Collaboratore si rifiutasse di eseguire le correzioni richieste dall’Impresa, oppure, nel caso d’impossibilità per l’Impresa, per motivi di urgenza, di richiedere al Collaboratore di provvedere all’eliminazione dei vizi denunciati, o in caso di irreperibilità del collaboratore, l’Impresa potrà eseguire o fare eseguire le correzioni ad altro soggetto.

6.1.c Tutte le spese sostenute dall’Impresa per l’eliminazione degli errori nelle traduzioni contestate saranno poste a carico del Collaboratore e verranno compensate con eventuali crediti maturati dal Collaboratore nei confronti dell’Impresa, anche relativi ad altri lavori. In assenza di crediti, i predetti costi verranno richiesti in pagamento al Collaboratore, fatta salva la richiesta di risarcimento di eventuali danni.

6.1.d In caso suo mancato rispetto del termine perentorio pattuito per la consegna del singolo incarico, quest’ultimo si intenderà risolto di diritto con conseguente facoltà dell’Impresa di rifiutare il lavoro nonché a richiedere il risarcimento degli eventuali danni causati dalla condotta inadempiente del Collaboratore.

6.1.e Nel caso in cui la traduzione presenti difformità e vizi tali da renderla del tutto inidonea all’uso, oppure nel caso in cui il Collaboratore esegua una prestazione parziale, oppure receda ingiustificatamente dall’incarico dopo averlo accettato, l’Impresa avrà diritto a risolvere il singolo incarico, ai sensi dell’art. 1453 cod. civ., con conseguente diritto al risarcimento di tutti i danni dalla stessa subiti a causa ed in conseguenza della condotta inadempiente del Collaboratore.

6.1.f Il ricevimento della traduzione da parte dell’Impresa non costituisce accettazione dell’opera e non libera il Collaboratore (Traduttore) verso l’Impresa dalla garanzia per difformità e vizi, che verranno denunciati nei termini di legge.

6.2. per il servizio di interpretariato

6.2.a Se per grave ed imprevisto impedimento, il Collaboratore (Interprete) non potesse svolgere il servizio di interpretariato, egli dovrà comunicare immediatamente il proprio impedimento all’Impresa segnalando eventualmente un sostituto di equivalenti capacità e competenze.

6.2.b La sostituzione della persona dell’Interprete è soggetta ad espressa approvazione scritta dell’Impresa.

6.2.c In caso in cui il servizio di interpretariato non venga reso dal Collaboratore, questi non avrà diritto ad alcun compenso, fatto salvo il diritto dell’Impresa al risarcimento del maggior danno subito.

7. Sicurezza informatica

Il Collaboratore dovrà dotarsi di credenziali di autenticazione, consistenti in un codice per l’identificazione, associato ad una parola chiave, dovrà altresì garantire all’Impresa committente che il computer in suo possesso venga utilizzato in modo esclusivo.

Il medesimo dovrà adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata delle credenziali e la diligente custodia dei dispositivi in suo possesso, che dovranno essere utilizzati in modo esclusivo e professionale.

Dovrà, inoltre, non lasciare incustodito ed accessibile lo strumento elettronico, attuare tutte le misure preventive per conservare i dati durante l’elaborazione, nonché controllare che siano adottate misure di sicurezza tali da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento.

Alla fine del trattamento, il collaboratore prenderà cura di distruggere i dati medesimi.

8. Risoluzione di diritto

8.1 Il presente contratto di collaborazione si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nelle seguenti ipotesi:

a) mancata comunicazione o comunicazione tardiva, da parte del Collaboratore (Interprete) della propria impossibilità, per un grave ed imprevisto impedimento, di rendere il servizio di interpretariato commissionato dall’Impresa (art. 6.2.a);

b) violazione del segreto professionale e del patto di riservatezza (art. 9);

c) violazione del patto di non concorrenza (art. 10);

d) pubblicazione o divulgazione su internet di testi, documenti o informazioni – anche parziale – oggetto di singoli incarichi; caricamento su sistemi di traduzione automatica su internet di testi e documenti – anche parziale – oggetto dei singoli incarichi; utilizzo di software di traduzione automatica; indicizzazione dei predetti file da parte di motori di ricerca (9.11).

8.2 In queste ipotesi il contratto si risolverà nel momento il cui l’Impresa dichiarerà al Committente, con comunicazione scritta, di valersi della presente clausola risolutiva espressa..

9. Patto di riservatezza e segreto professionale

9.1 Per “Informazioni riservate” si intendono tutti i dati, le informazioni e le notizie, delle quali il Collaboratore possa venire a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, sia in forma scritta che orale che telematica, nel corso del rapporto di collaborazione, ed inerenti all’esecuzione del singolo incarico, ai processi di lavoro, ai sistemi informatici e programmi utilizzati dall’Impresa, nonché a informazioni di qualsiasi natura relative all’Impresa stessa, ai suoi dipendenti e/o collaboratori ed ai suoi clienti.

9.2 Il Collaboratore si impegna a considerare le informazioni riservate, di cui all’art. 9.1, come strettamente private e riservate e si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per non pregiudicare la riservatezza di siffatte informazioni. In particolare sono soggette al dovere di riservatezza e segretezza tutte le informazioni confidenziali e dati attinenti all’impresa acquisite nell’esercizio della professione di traduttore e interprete, ovvero le informazioni che il Collaboratore acquisisca in qualsivoglia maniera, ivi inclusa la lettura di documentazione a lui consegnate dall’Impresa Committente a fronte di uno specifico incarico.

9.3 Il Collaboratore si impegna ad utilizzare le informazioni riservate unicamente ai fini dell’esecuzione dell’incarico conferitogli ed a non usare tali informazioni in alcun modo che arrechi danno all’Impresa né per alcun altro scopo di qualsiasi natura.

9.4 Il Collaboratore si impegna a non divulgare e rivelare a terzi alcuna informazione riservata. L’obbligo di riservatezza e di segretezza sarà vincolante per il Collaboratore per tutta la durata dell’esecuzione del presente contratto ed anche successivamente per un periodo di tre anni dalla sua cessazione.

9.5 Nel caso in cui per vincoli di legge o regolamenti o su richiesta dell’Autorità, sia necessario divulgare o rivelare le informazioni riservate, il Collaboratore avrà l’obbligo di consultare immediatamente l’Impresa al fine di giungere ad un accordo riguardo i tempi e i contenuti di qualsiasi annuncio o divulgazione.

9.6 Al termine di ciascun incarico, così come alla cessazione del rapporto di collaborazione, il Collaboratore ha l’obbligo di restituire all’Impresa tutto il materiale (sia cartaceo che informatico) e/o tutta la documentazione che gli è stata fornita dall’Impresa (sia cartacea che su supporto informatico), impegnandosi altresì a non trattenere copia del predetto materiale e/o documentazione, in qualsiasi forma, ed impegnandosi inoltre a cancellare e/o distruggere qualsiasi informazione registrata su computer e/o altro strumento posseduto, custodito o controllato dal Collaboratore. Il Collaboratore si impegna inoltre a distruggere i file sorgenti inviati dall’impresa ed i file da lui tradotti o visionati come materiale di riferimento.

9.7 Al Collaboratore è fatto divieto di citare come referenze e/o rendere noto a terzi il nome dell’Impresa e dei Suoi clienti finali.

9.8 Nel caso in cui l’Impresa sia tenuta a sottoscrivere specifici accordi di riservatezza con i suoi clienti, specifici patti di riservatezza di identico contenuto verranno sottoscritti dal Collaboratore a cui verrà affidato l’incarico cui si riferisce il predetto patto.

9.9 Il patto di riservatezza e segretezza hanno validità anche successivamente alla cessazione del rapporto di collaborazione.

9.10 Salvo quanto previsto dall’art. 8, in caso di violazione dell’obbligo di riservatezza il Collaboratore sarà responsabile di tutti i danni di carattere patrimoniale che di quelli non patrimoniali, procurati sotto il profilo economico, che dal suo comportamento siano derivati all’Impresa Committente e/o a terzi.

Al collaboratore è fatto divieto citare come referenze e/o rendere noto a terzi il nome dell’Impresa Committente e dei suoi clienti finali.

9.11 E’ espressamente vietata, da parte del Collaboratore, la pubblicazione o divulgazione su internet di testi, documenti o informazioni – anche parziale – oggetto di singoli incarichi; il caricamento su sistemi di traduzione automatica su internet di testi e documenti – anche parziale – oggetto dei singoli incarichi; l’utilizzo di software di traduzione automatica; l’indicizzazione dei predetti file da parte di motori di ricerca .

9.12 In caso in cui l’Impresa venisse chiamata in giudizio per rispondere di eventuali violazioni dal patto di segretezza e riservatezza imputabili alla condotta del Collaboratore, quest’ultimo si obbliga a manlevare e tenere indenne l’impresa da tutte le azioni e i danni che questa dovesse essere condannata a risarcire a terzi.

10. Patto di non concorrenza

10.1 Sia nel corso del rapporto di collaborazione, che successivamente alla cessazione dello stesso, per un periodo di tre anni, il Collaboratore si obbliga, ai sensi dell’art. 2596 cod. civ., a non svolgere, per conto proprio, sia personalmente che per interposta persona, l’attività di traduzione e di interpretariato in favore dei clienti dell’Impresa.

10.2 Nel corso del rapporto il Collaboratore non potrà, inoltre, intrattenere qualsivoglia rapporto diretto con il cliente finale dell’Impresa, ad esclusione dei soli rapporti (di natura tecnica o linguistica) specificatamente richiesti ed autorizzati dall’Impresa.

11. Compensi

Riguardo ai compensi per le prestazioni, essi verranno concordati dalle parti, ai sensi degli artt. 2225 e 2233 c.c. e indicati nella Lettera di Incarico. Gli importi concordati saranno comprensivi di ogni onere e spesa del Collaboratore, fatti salvi gli eventuali obblighi di legge e/o eventuali accordi diversi tra le parti per specifici incarichi. In piena applicazione dell’art. 49 del D.lgs 231/2007 è vietato il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento sia complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia, che appaiano artificiosamente frazionati. Pertanto “gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro dovranno indicare l’indicazione del nome (o della ragione sociale) del beneficiario e la clausola di non trasferibilità”. Il Collaboratore è tenuto a sottoscrivere l’apposita dichiarazione relativa alla propria posizione professionale.

12. Proprietà Intellettuale e Glossario

12.1 Tutti i diritti relativi al contenuto dei Glossari e delle Memorie di Traduzione fornite al Collaboratore dall’Impresa Committente sono riservati alla stessa. Eventuali glossari e/o memorie di traduzioni e relativi aggiornamenti generati dal Collaboratore per l’esecuzione dei servizi richiesti dall’Impresa Committente restano di esclusiva proprietà della stessa e sono soggetti e disciplinati dalle norme sui diritti d’autore e dalle norme sulla proprietà intellettuale. Il Collaboratore si impegna a non creare opere derivate, distribuire, esporre, o ad ogni modo sfruttare i materiali prodotti e/o forniti dall’Impresa Committente.

12.2 Il Collaboratore, una volta eseguita la propria prestazione, si impegna a cedere i diritti di utilizzazione all’Impresa Committente mediante atto scritto e, pertanto, nessun diritto, né di sfruttamento economico, né di qualsivoglia altra natura potrà essere vantato dal traduttore in relazione all’opera prestata.

13. Recesso dell’Impresa

L’impresa ha la facoltà di recedere liberamente, senza preavviso alcuno, dal presente contratto di collaborazione, con semplice comunicazione scritta al Collaboratore.

14. Controversie e Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione ed all’esecuzione del presente accordo sarà esclusivamente competente il Foro del Tribunale di Milano.

15. Legge applicabile e giurisdizione

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana e sottoposto alla giurisdizione italiana.

16. Rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo e dalle lettere d’incarico, trovano applicazione le norme del codice civile.